Art. 2.
(Credito speciale per il comparto agrario).

      1. Per il consolidamento, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, sui prestiti ad ammortamento di durata superiore ai dieci anni, contratti da imprese, da cooperative o da organizzazioni di produttori con istituti di credito, è concesso un contributo in conto interessi a carico del bilancio dello Stato fino al 65 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i sessanta mesi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,

 

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sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del contributo da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 500 mila euro per l'anno 2007.
      2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a preventiva approvazione da parte della Commissione europea.