1. Per il consolidamento, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica delle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché delle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle organizzazioni dei produttori riconosciute, ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, sui prestiti ad ammortamento di durata superiore ai dieci anni, contratti da imprese, da cooperative o da organizzazioni di produttori con istituti di credito, è concesso un contributo in conto interessi a carico del bilancio dello Stato fino al 65 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i sessanta mesi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,